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DDL Istituzione Campi Boe

SCHEDA SU DDL ISTITUZIONE CAMPI BOE

”Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico”

Primo firmatario e relatore: Raffaele Ranucci, senatore del Pd.

Altri firmatari: Luigi Zanda, Roberto della Seta (Pd), Riccardo Villari (misto).

Iter: approvato all’unanimità in Commissione Ambiente e, con il parere favorevole del governo, approda e viene oggi approvato nell’aula del Senato. Il Ddl ha iniziato il suo iter lo scorso anno e dopo i pareri non ostativi delle commissioni Affari costituzionali, programmazione economica e Bilancio e degli Affari regionali, passa finalmente all’esame dell’Aula di Palazzo Madama.

Cosa prevede il Ddl

La realizzazione di un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane, delle aree marine protette e di reperimento e di particolari tratti di costa, che li doti di campi di ormeggio attrezzati, cosiddetti campi boe, laddove più alta è la pressione del diporto.

Quali le finalità:

  • Limitare, se non eliminare del tutto, gli ancoraggi sulle praterie di Posidonia oceanica o comunque in aree con fondali protetti per evitare una eccessiva pressione turistica ed antropica che invece alcuni tratti di costa, le isole minori, le aree marine protette e le aree marine di reperimento sono costrette a subire durante il periodo estivo con il rischio di comprometterne l’inestimabile valore.
  • Regolamentare gli ancoraggi e gli accessi nelle aree protette. Cosa che, oltre a rispondere alla predetta esigenza ambientale, si rende necessaria per far fronte alle difficoltà degli approdi particolarmente sentita nel periodo estivo.


Il Ddl si compone di tre articoli.

  • L’articolo 1 prevede che, allo scopo di tutelare l’ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto nelle zone di riserva generale e parziale; tali progetti sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto. Vengono inoltre delineate le finalità dei campi di ormeggio ravvisate nella riduzione del fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto, nell’erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento nell’area, determinato dal numero di gavitelli disponibili, e nella trasparenza di accesso ai campi ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità e prenotazione non onerosa. Gli enti gestori dei campi di ormeggio definiscono le tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano una quota del 15% alle barche a vela, individuano per l’ancoraggio delle boe sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali che assicurino il minore impatto ambientale,adottano sistemi adeguati e tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto delle boe e dei pali a terra, verificandone costantemente posizionamento e funzionamento. Anche i comuni – non compresi nelle Amp o nelle are di reperimento, ma con tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica – potranno istituire campi ormeggio attrezzati, ma dovranno comunque redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali nonché lo studio di incidenza nelle aree appartenenti alla rete “Natura 2000”, cioè Zone di protezione speciale, Siti di interesse comunitario ed Important bird areas.
  • L’articolo 2 riguarda le aree marine di reperimento, all’interno delle quali i comuni, in regime di esenzione concessoria e con la facoltà di affidare l’allestimento e la manutenzione a terzi, possono istituire i campi di ormeggio secondo i criteri e le finalità individuati dall’articolo 1.
  • L’articolo 3 stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall’Istituto idrografico della Marina.

Consenso informato nei trattamenti sanitari

AS 10

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore.

Vedi DDL

Legislazione portuale

AS 263

Riforma della legislazione in materia portuale.

Vedi DDL

Sviluppo Isole minori

AS 270

Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori.

Vedi DDL

Interventi in aree depresse

AS 447

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette.

Vedi DDL

Isole minori

AS 677

Misure a sostegno delle isole minori.

Vedi DDL

Piccoli Comuni

AS 789

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Vedi DDL

Garante nazionale dei diritti dell’infanzia

AS 811

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Vedi DDL

Disabilità

AS 935

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.

Vedi DDL

Agrumeti

AS 982

Misure volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere.

Vedi DDL