DDL sull’istituzione dei campi di ormeggio attrezzati
RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)
(Relatore RANUCCI)
Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 2009
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni
da diporto nelle isole minori e nelle aree marine
di maggior pregio ambientale e paesaggistico
d’iniziativa dei senatori RANUCCI, ZANDA, VILLARI e DELLA SETA
Onorevoli Senatori. – Il nostro Paese e`
caratterizzato da uno dei sistemi ambientali
e paesaggistici di maggior pregio, ma risulta
essere anche tra i piu` fragili e delicati. L’eccessiva
pressione turistica e antropica che alcuni
tratti di costa, le isole minori, le aree
marine protette e le aree marine di reperimento
sono costretti a subire durante il periodo
estivo rischia di comprometterne l’inestimabile
valore. I flussi turistici non regolati
rischiano, infatti, di aggredire il territorio
senza produrre ricchezza e non consentono
di generare le risorse in grado di riequilibrare
i fattori di disturbo all’ecosistema.
Si aggiunga, inoltre, che tali aree soffrono
di una cronica carenza infrastrutturale che
pregiudica una corretta gestione, ad esempio,
di attivita` quali la nautica da diporto o la
balneazione. La mancanza di posti barca o
di approdi attrezzati rappresenta un fattore
d’isolamento che impedisce una buona fruizione
di questi territori di enorme pregio.
Il disegno di legge approvato dalla Commissione
in sede referente mira a promuovere
un progetto di infrastrutturazione leggera
delle isole minori italiane, delle aree
marine protette e di reperimento e di particolari
tratti di costa, che li doti di campi di ormeggio
attrezzati laddove piu` alta e` la pressione
del diporto. In questo modo si potrebbero
dotare le coste italiane di posti barca in
porticcioli off shore per l’attracco e dotare
queste realta` di servizi per la nautica da diporto
che consentano una corretta fruizione
del litorale e dell’entroterra.
Un campo di ormeggio cosı` delineato
avrebbe inoltre un precipuo effetto di tutela
del fondale marino.
Il parco boe nasce infatti con la specifica
finalita` di limitare, se non eliminare del
tutto, gli ancoraggi sulle praterie di Posidonia
oceanica o comunque in aree con fondali
protetti. Il problema degli ancoraggi e` alla ribalta
delle cronache scientifiche come uno
dei principali fattori di impatto sull’ecosistema
di Posidonia; un fenomeno che diventa
sempre piu` allarmante ed evidente, soprattutto
nella stagione estiva. Ricerche e
studi effettuati hanno messo in evidenza la
necessita` di ovviare a questo problema per
ridurre l’impatto ed esistono soluzioni di vario
tipo per la realizzazione di campi boe, al
momento l’unica alternativa accettabile al divieto
assoluto di ancoraggio.
La regolamentazione degli ancoraggi e degli
accessi nelle aree protette, oltre a rispondere
alla predetta esigenza ambientale, si
rende necessaria per far fronte alle difficolta`
degli approdi particolarmente sentita nel periodo
estivo.
In altre aree del Mediterraneo, caratterizzate
come riserve marine, come a Port-Cros
(Francia), a Lavezzi (Corsica) o alle Isole
Medes (Spagna) sono state avvertite analoghe
esigenze e si stanno approntando o si
sono approntati parchi boe.
Nell’illustrare i contenuti dell’articolato si
fa presente che l’approvazione di taluni
emendamenti risponde alle indicazioni contenute
nei pareri resi dalle Commissioni permanenti
1ª e 5ª.
In particolare, l’articolo 1 prevede che,
allo scopo di tutelare l’ecosistema, gli enti
gestori delle aree marine protette possano
istituire, con l’impiego di tecnologie informatiche
e telematiche, campi di ormeggio attrezzati
per le unita` da diporto nelle zone di
riserva generale e parziale; tali progetti sono
sottoposti al parere della locale Capitaneria
di porto.
Vengono, altresı`, delineate le finalita` dei
campi di ormeggio ravvisate nella riduzione
del fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili
da parte di ancore delle unita` da diporto,
nell’erogazione di un numero limitato di permessi
di stazionamento nell’area, determinato
dal numero di gavitelli disponibili, e
nella trasparenza di accesso ai campi ormeggio,
attraverso idonee forme di pubblicita` e
prenotazione non onerosa.
In tale contesto, gli enti gestori dei campi
di ormeggio provvedono alla definizione di
tariffe orarie e giornaliere di stazionamento
e alla destinazione di una quota, pari al 15
per cento degli ormeggi, riservata alle imbarcazioni
a propulsione velica, all’individuazione,
per l’ancoraggio sul fondale delle
boe, di sistemi compatibili con le caratteristiche
dei fondali stessi, ai fini di assicurare un
minore impatto ambientale, nonche´ all’adozione
di adeguati sistemi, anche tecnologicamente
avanzati, per il monitoraggio remoto
delle boe e dei pali a terra, al fine di verificarne
costantemente il corretto posizionamento
e funzionamento.
E `
inoltre prevista anche per i comuni, che
non siano ricompresi nelle aree marine protette
o di reperimento e la cui estensione territoriale
ricada in tratti di costa sottoposti ad
eccessiva pressione turistica ed antropica, la
facolta` di istituire campi di ormeggio attrezzati.
In tal caso, i comuni dovranno redigere
mappe ecologiche e di vulnerabilita` dei fondali
nonche´ lo studio di incidenza nelle aree
appartenenti alla rete «Natura 2000».
L’articolo 2 riguarda le aree marine di reperimento,
all’interno delle quali i comuni,
in regime di esenzione concessoria e con la
facolta` di affidare l’allestimento e la manutenzione
a terzi, possono istituire i campi di
ormeggio secondo i criteri e le finalita` individuati
dall’articolo 1.
L’articolo 3, infine, stabilisce che i
campi di ormeggio vengano segnalati in
base alle indicazioni che i comuni e gli
enti gestori acquisiscono dall’Istituto idrografico
della Marina.
Ranucci, relatore
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