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DDL sull’istituzione dei campi di ormeggio attrezzati

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Relatore RANUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni

da diporto nelle isole minori e nelle aree marine

di maggior pregio ambientale e paesaggistico

d’iniziativa dei senatori RANUCCI, ZANDA, VILLARI e DELLA SETA

Onorevoli Senatori. – Il nostro Paese e`

caratterizzato da uno dei sistemi ambientali

e paesaggistici di maggior pregio, ma risulta

essere anche tra i piu` fragili e delicati. L’eccessiva

pressione turistica e antropica che alcuni

tratti di costa, le isole minori, le aree

marine protette e le aree marine di reperimento

sono costretti a subire durante il periodo

estivo rischia di comprometterne l’inestimabile

valore. I flussi turistici non regolati

rischiano, infatti, di aggredire il territorio

senza produrre ricchezza e non consentono

di generare le risorse in grado di riequilibrare

i fattori di disturbo all’ecosistema.

Si aggiunga, inoltre, che tali aree soffrono

di una cronica carenza infrastrutturale che

pregiudica una corretta gestione, ad esempio,

di attivita` quali la nautica da diporto o la

balneazione. La mancanza di posti barca o

di approdi attrezzati rappresenta un fattore

d’isolamento che impedisce una buona fruizione

di questi territori di enorme pregio.

Il disegno di legge approvato dalla Commissione

in sede referente mira a promuovere

un progetto di infrastrutturazione leggera

delle isole minori italiane, delle aree

marine protette e di reperimento e di particolari

tratti di costa, che li doti di campi di ormeggio

attrezzati laddove piu` alta e` la pressione

del diporto. In questo modo si potrebbero

dotare le coste italiane di posti barca in

porticcioli off shore per l’attracco e dotare

queste realta` di servizi per la nautica da diporto

che consentano una corretta fruizione

del litorale e dell’entroterra.

Un campo di ormeggio cosı` delineato

avrebbe inoltre un precipuo effetto di tutela

del fondale marino.

Il parco boe nasce infatti con la specifica

finalita` di limitare, se non eliminare del

tutto, gli ancoraggi sulle praterie di Posidonia

oceanica o comunque in aree con fondali

protetti. Il problema degli ancoraggi e` alla ribalta

delle cronache scientifiche come uno

dei principali fattori di impatto sull’ecosistema

di Posidonia; un fenomeno che diventa

sempre piu` allarmante ed evidente, soprattutto

nella stagione estiva. Ricerche e

studi effettuati hanno messo in evidenza la

necessita` di ovviare a questo problema per

ridurre l’impatto ed esistono soluzioni di vario

tipo per la realizzazione di campi boe, al

momento l’unica alternativa accettabile al divieto

assoluto di ancoraggio.

La regolamentazione degli ancoraggi e degli

accessi nelle aree protette, oltre a rispondere

alla predetta esigenza ambientale, si

rende necessaria per far fronte alle difficolta`

degli approdi particolarmente sentita nel periodo

estivo.

In altre aree del Mediterraneo, caratterizzate

come riserve marine, come a Port-Cros

(Francia), a Lavezzi (Corsica) o alle Isole

Medes (Spagna) sono state avvertite analoghe

esigenze e si stanno approntando o si

sono approntati parchi boe.

Nell’illustrare i contenuti dell’articolato si

fa presente che l’approvazione di taluni

emendamenti risponde alle indicazioni contenute

nei pareri resi dalle Commissioni permanenti

1ª e 5ª.

In particolare, l’articolo 1 prevede che,

allo scopo di tutelare l’ecosistema, gli enti

gestori delle aree marine protette possano

istituire, con l’impiego di tecnologie informatiche

e telematiche, campi di ormeggio attrezzati

per le unita` da diporto nelle zone di

riserva generale e parziale; tali progetti sono

sottoposti al parere della locale Capitaneria

di porto.

Vengono, altresı`, delineate le finalita` dei

campi di ormeggio ravvisate nella riduzione

del fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili

da parte di ancore delle unita` da diporto,

nell’erogazione di un numero limitato di permessi

di stazionamento nell’area, determinato

dal numero di gavitelli disponibili, e

nella trasparenza di accesso ai campi ormeggio,

attraverso idonee forme di pubblicita` e

prenotazione non onerosa.

In tale contesto, gli enti gestori dei campi

di ormeggio provvedono alla definizione di

tariffe orarie e giornaliere di stazionamento

e alla destinazione di una quota, pari al 15

per cento degli ormeggi, riservata alle imbarcazioni

a propulsione velica, all’individuazione,

per l’ancoraggio sul fondale delle

boe, di sistemi compatibili con le caratteristiche

dei fondali stessi, ai fini di assicurare un

minore impatto ambientale, nonche´ all’adozione

di adeguati sistemi, anche tecnologicamente

avanzati, per il monitoraggio remoto

delle boe e dei pali a terra, al fine di verificarne

costantemente il corretto posizionamento

e funzionamento.

E `

inoltre prevista anche per i comuni, che

non siano ricompresi nelle aree marine protette

o di reperimento e la cui estensione territoriale

ricada in tratti di costa sottoposti ad

eccessiva pressione turistica ed antropica, la

facolta` di istituire campi di ormeggio attrezzati.

In tal caso, i comuni dovranno redigere

mappe ecologiche e di vulnerabilita` dei fondali

nonche´ lo studio di incidenza nelle aree

appartenenti alla rete «Natura 2000».

L’articolo 2 riguarda le aree marine di reperimento,

all’interno delle quali i comuni,

in regime di esenzione concessoria e con la

facolta` di affidare l’allestimento e la manutenzione

a terzi, possono istituire i campi di

ormeggio secondo i criteri e le finalita` individuati

dall’articolo 1.

L’articolo 3, infine, stabilisce che i

campi di ormeggio vengano segnalati in

base alle indicazioni che i comuni e gli

enti gestori acquisiscono dall’Istituto idrografico

della Marina.

Ranucci, relatore

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